Glossario AI Act
I termini più importanti del Regolamento (UE) 2024/1689, spiegati in modo sintetico e con riferimento alle pagine di approfondimento dove disponibile.
- AI Act
- Nome comune del Regolamento (UE) 2024/1689, il primo quadro normativo organico al mondo sull'intelligenza artificiale. Entrato in vigore il 1° agosto 2024, si applica gradualmente fino al 2 agosto 2027 ed è direttamente vincolante in tutti gli Stati membri, senza bisogno di leggi di recepimento nazionali. Cos'è l'AI Act →
- Sistema di IA
- Definizione dell'Art. 3(1): un sistema automatizzato che, con diversi livelli di autonomia, deduce da input come generare output — previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni — capaci di influenzare ambienti fisici o virtuali. La definizione è volutamente ampia e allineata a quella OCSE.
- Provider (Fornitore)
- Chi sviluppa un sistema di IA (o lo fa sviluppare) e lo immette sul mercato UE con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito. Il provider ha gli obblighi più estesi del Regolamento: gestione del rischio, qualità dei dati, documentazione tecnica, registrazione. Obblighi per le aziende →
- Deployer (Utilizzatore)
- Chi utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità nell'ambito di un'attività professionale, senza esserne il fornitore. È il ruolo in cui rientra la maggior parte delle aziende che si limitano a usare strumenti IA di terze parti (es. un tool SaaS con IA integrata). Ha obblighi più limitati del provider, ma comunque concreti: sorveglianza umana, uso conforme alle istruzioni, informazione ai lavoratori. Obblighi per le aziende →
- Alfabetizzazione in materia di IA (AI Literacy)
- Obbligo dell'Art. 4: provider e deployer devono adottare misure per garantire, per quanto possibile, un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA al proprio personale e a chiunque si occupi del funzionamento e dell'uso dei sistemi di IA per loro conto, tenendo conto delle competenze tecniche, dell'esperienza, dell'istruzione e del contesto d'uso. In vigore dal 2 febbraio 2025. Art. 4 e formazione →
- Sistema ad Alto Rischio
- Sistema di IA che rientra negli ambiti elencati dall'Allegato III (es. selezione del personale, valutazione dei lavoratori, credit scoring, infrastrutture critiche, applicazione della legge) oppure che è un componente di sicurezza di un prodotto già regolato (Allegato I, es. dispositivi medici, macchinari). Soggetto agli obblighi più stringenti: gestione del rischio, dataset di qualità, documentazione tecnica, human oversight, registrazione in un database UE. Sistemi ad Alto Rischio →
- Allegato III
- Elenco degli ambiti d'uso che qualificano un sistema di IA come Alto Rischio: biometria, infrastrutture critiche, istruzione, occupazione e gestione dei lavoratori, accesso a servizi essenziali (es. credito), applicazione della legge, migrazione e asilo, amministrazione della giustizia. La Commissione può aggiornarlo nel tempo. Sistemi ad Alto Rischio →
- Pratiche di IA vietate
- Elenco dell'Art. 5, in vigore dal 2 febbraio 2025: tecniche manipolative subliminali, sfruttamento di vulnerabilità di specifici gruppi, social scoring da parte di autorità pubbliche, polizia predittiva basata solo su profilazione, riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro e nelle scuole (salvo eccezioni), categorizzazione biometrica per dedurre dati sensibili, identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi pubblici a fini di law enforcement (salvo eccezioni tassative).
- FRIA (Fundamental Rights Impact Assessment)
- Valutazione d'impatto sui diritti fondamentali, obbligatoria (Art. 27) per i deployer di sistemi ad Alto Rischio che sono enti di diritto pubblico, o soggetti privati che erogano servizi pubblici essenziali, o operano in ambito creditizio/assicurativo. Va condotta prima della messa in servizio del sistema.
- Modello di IA per finalità generali (GPAI)
- General Purpose AI: modello addestrato su grandi quantità di dati, capace di svolgere una vasta gamma di compiti distinti (es. i grandi modelli linguistici alla base di ChatGPT, Claude, Gemini). Soggetto a obblighi specifici di trasparenza e documentazione tecnica verso i fornitori a valle; i modelli con "rischio sistemico" hanno obblighi rafforzati (valutazione avversariale, segnalazione incidenti).
- Obblighi di trasparenza (Art. 50)
- Obbligo di informare le persone fisiche quando interagiscono con un sistema di IA (es. chatbot), quando un contenuto è generato o manipolato artificialmente (deepfake) o quando sono soggette a categorizzazione biometrica o riconoscimento delle emozioni — salvo i casi già evidenti dal contesto.
- Sorveglianza umana (Human Oversight)
- Misura obbligatoria per i sistemi ad Alto Rischio (Art. 14): garantire che una persona fisica possa comprendere le capacità e i limiti del sistema, monitorarne il funzionamento, interpretarne correttamente l'output ed eventualmente decidere di non utilizzarlo o di ignorarne il risultato ("non affidarsi automaticamente", contro il rischio di automation bias).
- Sanzioni AI Act
- Regime sanzionatorio dell'Art. 99: fino a 35 milioni di € o il 7% del fatturato globale annuo (il maggiore tra i due) per violazioni delle pratiche vietate (Art. 5); fino a 15 milioni di € o il 3% per violazione degli altri obblighi (es. sistemi Alto Rischio, GPAI); fino a 7,5 milioni di € o l'1% per informazioni scorrette alle autorità. Per le PMI si applica l'importo più basso tra i due parametri. Sanzioni AI Act →
- Marcatura CE
- Attestazione di conformità che i sistemi ad Alto Rischio devono esibire dopo aver superato la procedura di valutazione della conformità (Art. 43), analogamente ad altri prodotti regolati nel mercato unico UE (es. dispositivi medici, macchinari).
- Marcatura dei contenuti generati da IA (Watermarking)
- Obbligo per i provider di sistemi di IA generativa di marcare gli output (testo, audio, immagini, video) in un formato leggibile da macchina e riconoscibile come generato o manipolato artificialmente, per contrastare la disinformazione e permettere la tracciabilità.
- Bias algoritmico
- Distorsione sistematica nell'output di un sistema di IA, spesso derivante da dati di addestramento non rappresentativi, che porta a risultati discriminatori (es. nella selezione del personale). È uno dei rischi principali che l'AI Act affronta imponendo requisiti di qualità dei dataset per i sistemi ad Alto Rischio (Art. 10).
- Autorità di vigilanza nazionale
- Autorità designata da ciascuno Stato membro per supervisionare l'applicazione dell'AI Act sul proprio territorio (autorità di notifica e autorità di vigilanza del mercato), affiancate a livello UE dall'Ufficio europeo per l'IA (AI Office) e dal Comitato europeo per l'intelligenza artificiale.